19/02/09
UNA SANITA’ FEDERALE? UNA SANITA’ SOLIDALE!
L’approvazione da parte della Camera dei deputati, in sede di seconda deliberazione, del disegno di legge di modifica costituzionale 2544 – D ha posto in capo alle regioni la potestà legislativa esclusiva, tra l’altro, dell’assistenza e dell’organizzazione sanitaria (previsioni del comma 10 dell’art. 39 di modifica dell’art. 117 della Costituzione).
E’ prevista la possibilità di intervento sostitutivo, da parte dello Stato, nell’esercizio delle funzioni attribuite (previsioni dell’art. 41 di modifica dell’art. 120).
L’attività di tutela, degli associati ma anche e sopra tutto dei fruitori dei servizi sanitari, dovrà, necessariamente, essere oggetto di un incremento qualitativo, in particolare nelle regioni del nostro meridione, in considerazione delle gravi situazioni di sofferenza finanziaria già oggi esistenti.
In presenza di classi politiche regionali ignave, vedasi a titolo esemplificativo quella campana, un’organizzazione sindacale vede accresciuto il proprio peso ma, anche e sopra tutto, le proprie responsabilità.
Non è possibile non sottolineare che, prima facie, questo tipo di riforma sembra voler circoscrivere ad un ambito territoriale più gestibile, quello che si appalesa come il tracollo prossimo venturo di alcuni servizi sanitari regionali.
Non a caso alcuni governatori hanno, addirittura pochi minuti dopo l’approvazione del testo di legge di modifica costituzionale, adottato deliberazioni di giunta che prevedono l’avvio delle procedure per l’indizione di un referendum abrogativo.
La mancanza, nei plessi ospedalieri, di farmaci e di attrezzature, pur in presenza di situazioni di pregio professionale, non fanno neanche più notizia.
Risulta evidente, per quanto riguarda la specifica attività sindacale, che il ruolo e la funzione delle segreterie regionali dovrà essere ripensato, per consentire ai nostri dirigenti l’espletamento di una specifica funzione di monitoraggio delle realtà territoriali di pertinenza e di proposizione qualificata.
L’esigenza di verificare la conformità dei lavori finanziati –e purtroppo in molti casi anche realizzati- ex art. 20 con le specifiche previsioni normative vigenti, il rispetto delle disposizioni della L. 626/94 e s.m.i., la capacità di valutare congrui carichi di lavoro (e la loro ricaduta in termini di servizi quali/quantitativi garantiti o no all’utenza) acquistano, alla luce delle nuove attribuzioni regionali, un’importanza ancora maggiore.
La tutela della parte della retribuzione da contrattarsi in ambito regionale corre il rischio di diventare, in diverse regioni, un sorta di terno al lotto considerato lo stato delle finanze.
Ma, si sottolinea, la difesa della salute, inteso come bene primario da garantire in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, diventa, di fatto, l’obiettivo primario degli operatori della sanità pubblica che dovranno impegnarsi, in maniera coordinata a livello nazionale, affinché siano riconosciuti livelli minimi di assistenza razionalmente condivisi.
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